Lo Statuto
Regole e funzionamento degli Incontri Internazionali d’Arte
Art. 1 – Denominazione - Durata - Sede.
È costituita l’Associazione Incontri Internazionali d’Arte, con durata a tempo indeterminato e con sede in Roma.
Art. 2 – Scopi.
L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e si propone di diffondere ed incrementare la conoscenza dell’arte contemporanea in tutte le sue forme, con particolare riguardo alle arti figurative (pittura, scultura, ecc.) che in maniera più significativa hanno consentito la realizzazione di fatti artistici, anche attraverso l’uso di materie nuove accanto a quelle tradizionali.
Nell’ambito delle sue finalità, l’Associazione favorisce inoltre lo scambio di informazioni, esperienze e documentazione, promuovendo congressi, seminari, manifestazioni, mostre, nonché collaborando a riviste specializzate e dando eventualmente vita a pubblicazioni di carattere artistico.
L’Associazione può costituire sedi o succursali in altri Paesi nonché associarsi e/o accordarsi con altre Associazioni o Fondazioni italiane e straniere aventi il medesimo fine e senza scopo di lucro.
Art. 3 – Ammissione
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, tutti coloro, persone giuridiche o fisiche, Enti, Istituti o Società che abbiano interesse alle finalità dell’Associazione.
I Soci si distinguono in soci fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.
La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo e deve essere controfirmata da almeno 2 soci “presentatori”.
Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza.
L’Assemblea dell’Associazione può conferire su proposta del Consiglio Direttivo con le maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria, la qualità di socio onorario alle persone italiane o straniere che abbiano acquisito particolari meriti nel settore dell’arte contemporanea.
Soci fondatori sono le persone intervenute nell’atto costitutivo dell’Associazione.
Soci sostenitori sono coloro che si impegnano a versare la quota sociale maggiorata fissata dall’Assemblea.
Tutti i soci hanno pari diritti, partecipano alle Assemblee e alle votazioni e sono eleggibili alle cariche sociali. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale sono esclusi dalle Assemblee e dal voto e sono ineleggibili.
Art. 4 – Cessazione
Il socio cessa di far parte dell’Associazione:
a) per recesso;
b) per delibera dell’Assemblea in seguito a gravi motivi;
c) per mancato pagamento della quota sociale per un periodo di 2 anni.
Il socio che intende recedere deve darne comunicazione scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell’esercizio finanziario. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’esercizio.
Art. 5 – Quote e patrimonio dell’Associazione
I soci devono versare all’atto dell’iscrizione e all’inizio di ogni anno solare una quota il cui ammontare verrà determinato di anno in anno dall’Assemblea. I soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) dalle quote d’iscrizione e dalle quote sociali annue; b) da eventuali contributi da parte degli associati o di terzi nonché da eventuali donazioni o liberalità.
Art. 6 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Segretario Generale;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 7 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i soci assenti o dissenzienti. Il diritto di intervento ed il voto spetta a tutti i soci.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega da un altro socio.
Ma ciascun socio non può rappresentare più di un socio.
Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida quando è presente o rappresentata la metà dei soci.
L’Assemblea ordinaria è valida in seconda convocazione (anche nello stesso giorno con un intervallo di almeno un’ora dall’Assemblea di prima convocazione) qualunque sia il numero di soci partecipanti.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro il mese di febbraio, per esaminare il rendiconto di gestionedell’esercizio chiuso al 31 dicembre precedente e per fissare, per ciascuna categoria di soci, la quota sociale annua.
La convocazione dei soci sarà effettuata a mezzo lettera raccomandata da spedire almeno 20 giorni prima della data di fissazione dell’Assemblea.
Art. 8 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo su richiesta di almeno la metà dei soci con indicazione esplicita degli argomenti da iscriversi all’ordine del giorno.
In prima convocazione è valida quando sono presenti o rappresentati 3/4 dei soci.
In seconda convocazione è valida quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci.
Le delibere dell’Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza di voti. Le modalità di convocazione e di partecipazione sono uguali a quelle previste per l’Assemblea ordinaria.
Art. 9 – Compiti delle Assemblee
L’Assemblea ordinaria nomina i membri del Consiglio Direttivo designando il Presidente, il Vice-Presidente e nomina il Segretario Generale; nomina il Collegio dei Revisori dei Conti designando il Presidente; approva i bilanci e relative delibere, approva i programmi di attività presentati dal Consiglio Direttivo, nomina i soci onorari, fissa le quote sociali annue e quelle di iscrizione per ciascuna categoria di soci, delibera, su proposta del Consiglio Direttivo sulla esclusione dei soci (ex art. 7 punto B) e su ogni altro argomento che non sia espressamente attribuito all’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione.
Art. 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri nominati tra i soci dall’Assemblea ordinaria ed inoltre dal Segretario Generale che ne è membro di diritto.
Essi durano in carica 3 anni e potranno essere riconfermati per un uguale periodo.
Tranne il Segretario Generale, essi prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. In caso di morte, dimissioni o cessazione della carica per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo farà luogo a surrogazione per cooptazione.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e può deliberare inoltre su tutte le materie non specificatamente riservate alla competenza dell’Assemblea ed in particolare:
a) predisporre i bilanci con la relazione da sottoporre all’Assemblea dei soci;
b) predisporre i programmi di attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) stabilisce il compenso del Segretario Generale.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ed ogni volta che ne sia richiesta la convocazione da almeno 3 componenti del Consiglio.
Le delibere del Consiglio Direttivo richiedono la presenza di almeno 3 membri e sono prese a maggioranza di voti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto od in parte i propri poteri al Consigliere, Segretario Generale.
Art. 11 – Il Presidente
Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
Il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati dall’Assemblea, durano in carica per 3 esercizi finanziari e sono rieleggibili.
Il Presidente, sostituito in caso di impedimento per qualunque causa dal Vice-Presidente, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Art. 12 – Il Segretario Generale
Il Segretario Generale sovraintende all’Associazione attuando le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo anche per quanto riguarda la assunzione e il trattamento giuridico ed economico del personale.
Cura la regolare amministrazione con i poteri che firma, connessi alle operazioni bancarie necessarie.
Viene nominato per un triennio e può essere rieletto.
In caso di delega dei poteri da parte del Consiglio Direttivo ne assume le relative responsabilità.
Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti; sono nominati anche tra i non associati e durano in carica 3 anni.
Il Collegio controlla l’attività finanziaria dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea.
Art. 14 – Gestione ed esercizio
La gestione del patrimonio dell’Associazione è affidata al Consiglio Direttivo. Ogni esercizio finanziario coincide con l’anno solare e chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo sottopone annualmente all’approvazione della Assemblea ordinaria il rendiconto di gestione, redatto dal Tesoriere e vistato dai Revisori dei Conti.
Art. 15 – Scioglimento
L’Associazione si estinguerà nel caso in cui non le possono essere assicurati i fondi occorrenti.
In tal caso, si procederà alla liquidazione del patrimonio a norma dell’art. 30 del Codice Civile.
Art. 16 – Riserva di legge
Per quanto altro non espressamente stabilito nel presente Statuto, si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al titolo II del libro I del Codice Civile.